Il Piano Regolatore di Sistema Portuale è previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” ed è regolato dall’art. 5 il quale prevede al comma 1 che “Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti” dell’Autorità di Sistema Portuale e che “… si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto”; il DPSS, ai sensi del comma 1-bis, deve essere “… coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica”.
Il DPSS inoltre, secondo quanto disposto dal comma 1-quater, “… è: a) sottoposto al parere di ciascun comune territorialmente interessato …, b) è adottato dal Comitato di gestione e approvato nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti …”; le varianti al DPSS – comma 1-quinques – “… sono approvate con il medesimo procedimento previsto per l’adozione dello stesso”.
I piani regolatori dei singoli porti del sistema delimitano, ai sensi del comma 1-sexies e sulla base di quanto individuato dal DPSS, “… l’ambito e l’assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario …” individuando “… analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate”.
Infine “i piani regolatori portuali … sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del documento di pianificazione strategica e di sistema nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Il comma 2-quater infine stabilisce che “Il piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è: a) adottato dal Comitato di gestione …” dell’AdSP “… previa intesa con i comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città” che si esprimono entro quarantacinque giorni; “b) inviato successivamente per il parere di competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro novanta giorni” e “c) approvato … dalla regione interessata entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS”. Ai sensi del comma 2-sexies “Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti”.
Infine la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” si occupa del Piano Regolatore Portuale all’art. 44 laddove stabilisce, al comma 1, che “Per la definizione o variazione del piano regolatore del porto, di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), si procede mediante accordi di pianificazione ai sensi degli art. 42 e 43 – della stessa L.R. n. 65/2014 – a cui partecipano la Regione la provincia il comune e l’Autorità Portuale interessata”.