Ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e s.m. e i. il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale è composto:

  1. dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità dei voti espressi;
  2. da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
  3. da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
  4. da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità Portuale inclusi nell’Autorità di Sistema Portuale, escluso i comuni capoluogo delle città metropolitane;
  5. dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest’ultimo, dal rappresentante dell’autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell’Autorità di Sistema Portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell’autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza.

Il Comitato di Gestione dell’dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale si è insediato il 15 settembre del 2017.

Componenti:

Dott. Luciano Guerrieri Presidente
Dott. Maurizio Poli
C.A. (CP) Gaetano Angora
Dott. Nerio Busdraghi
Avv. Simone Verucci

 
Secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 9 della Legge, i componenti del Comitato durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente.
Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti.
E’ sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non è regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni. Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico.

Ruolo e funzioni:

Il Comitato di gestione:

  • adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all’articolo 5, comma 5;
  • approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento;
  • approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
  • predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di sistema portuale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • approva la relazione annuale sull’attività dell’Autorità di sistema portuale da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • esprime i pareri di cui all’articolo 8, comma 3, lettere f), m), n)e q)e di cui all’articolo 6-bis, lettera c-bis);
  • delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 10, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l’ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all’articolo 16, comma 4, ed all’articolo 18, commi 1 e 3;
  • delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all’articolo 18, comma 4;
  • delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell’Autorità di sistema portuale;
  • delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell’Autorità di sistema portuale e gli strumenti di valutazione dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell’Autorità di sistema portuale;
  • nomina il Segretario generale, su proposta del presidente dell’Autorità di sistema portuale;
  • delibera il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.